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REGOLAMENTO SOSTA






1. SCOPO

Il presente Regolamento definisce, disciplina e individua gli spazi che, all'interno della Sezione possono essere sfruttati come aree di sosta temporanea per il parcheggio dei veicoli della Sezione stessa.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento viene applicato a tutti i Soci che intendono parcheggiare il proprio veicolo all'interno degli spazi dedicati allo scopo.

3. INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI A PARCHEGGIO

Premesso che non tutte le aree libere all'interno del campo della Sezione possono essere individuate come aree di sosta e/o parcheggio, per ragioni di ordine ambientale e, in particolare, volte a favorire il mantenimento della zona verde e a preservare la compattezza del manto erboso, sono state individuate alcune aree che, destinate in modo specifico a tale scopo, incidono in modo ridotto sotto il profilo dell'impatto ambientale. Tali spazi sono stati individuati complessivamente su l'area, nella parte sinistra, entrando dal cancello, che va dalla zona precedente il container a quella successiva e che ha come limite quello costituito dalle gabbie per la custodia dei cani. Si precisa che la zona oltre il termine delle gabbie non costituisce area idonea al parcheggio di qualsiasi veicolo. Gli spazi immediatamente di fronte all'apertura del conteiner devono sempre essere lasciati liberi al fine di favorire l'accesso per il prelevamento/deposito di quanto contenuto all'interno del conteiner stesso.

4. NUMERO DEI POSTI AUTO

Premesso che il numero dei posti auto individuata di cui al punto 3 non è sufficiente a soddisfare le esigenze di parcheggio di tutti i Soci della Sezione e che tutti i Soci hanno lo stesso diritto in relazione all'utilizzo degli spazi disponibili, si precisa che è dovere attenersi ad alcune norme di buon senso e civile convivenza al fine di non prevaricare i diritti degli altri Soci, in patricolare:

Art. 1 - I posti macchina devono intendersi ad uso promiscuo (non assegnati), ne consegue che una volta esauriti gli spazi parcheggio a disposizione non sarà in alcun modo possibile sostare o parcheggiare il proprio veicolo.

Art. 2 - Eccezionalmente è prevista la sosta temporanea (pochi minuti) per motivi di carico/scarico merci, attrezzature, deposito materiali e quant'altro, avendo cura, una volta terminata l'operazione, di rimuovere tempestivamente il veicolo.

Art. 3 - I veicoli devono essere parcheggiati:
a) esclusivamente nel settore di cui al punto 3
b) in modo da consentire il miglior sfruttamento dello spazio a disposizione (lisca di pesce)
c) garantendo, comunque, adeguati spazi di manovra per gli altri veicoli.

Art. 4 - Il parcheggio in altre zone non previste dal presente Regolamento è consentito in concomitanza di manifestazioni cinofile in funzione delle quali si può prevedere una maggiore affluenza di persone, al fine di garantire il buon esito della manifestazione stessa.

Art. 5 - Non essendo prevista un'area di parcheggio riservata, i veicoli che trasportano persone portatrici di handicap, o che comunque presentano deficit motori, potranno essere parcheggiati, in mancanza di posto, anche al di fuori degli spazi individuati.

Firenze, 10 agosto 2010

IL CONSIGLIO



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